IL CONFLITTO DI INTERESSI DELL’AMMINISTRATORE UNICO PUÒ ESSERE FATTO VALERE ESCLUSIVAMENTE DALLA SOCIETA’ E NON DAL SINGOLO SOCIO
Giurisprudenza Srl Amministratore-rappresentanza Conflitto-di-interessi Contratto Annullabilita' Legittimazione
TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESAL. Guzzo (pres.); A.M. Marra; G. Zanon (rel.)
16.5.2013 n. 2078/2013 R.G.
NEL CASO IN CUI
in una società a responsabilità limitata con amministratore unico uno dei soci abbia autonomamente agito per l’annullamento di un contratto stipulato in conflitto di interessi con la società
IL GIUDICE
ritenuto che l’art. 2475 ter cc legittima la sola società ad agire per l’annullamento di un contratto concluso da un amministratore in conflitto di interessi;
considerato che la presenza di un amministratore unico può frustrare l’effettività dello strumento di tutela;
HA RITENUTO
carente di legittimazione attiva il singolo socio, spettando alla compagine sociale ex art. 2479 cc ogni determinazione circa l’impugnazione del contratto viziato.
(a cura di Filippo Querci della Rovere)
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Inserito il 25.02.2014
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