IL SEQUESTRO GIUDIZIARIO NON E’ MISURA STRUMENTALE ALL’AZIONE REVOCATORIA
TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESAL. Guzzo (pres.); A. M. Marra; G. Zanon (rel.)
16.5.2013 n. 2078/2013 R.G.
NEL CASO IN CUI
sia esercitata (ovvero preannunciata) azione revocatoria ex art. 2901 cc
IL GIUDICE
rilevato che all’esito dell’azione revocatoria il bene non viene ritrasferito nella proprieta’ dell’alienante ma può essere oggetto di espropriazione da parte del creditore, mirando l’azione esclusivamente alla declaratoria di inefficacia relativa dell’atto di alienazione
HA RITENUTO
infondata la richiesta di sequestro giudiziario per carenza del presupposto oggettivo della controversia sulla proprieta’ o sul possesso, e quindi per la mancanza del rapporto di strumentalita’ tra il provvedimento cautelare richiesto e gli effetti dell’azione prospettata
(a cura di Filippo Querci della Rovere)
Inserito il 25.02.2014
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