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L’INTESTAZIONE FIDUCIARIA HA EFFETTO REALE E PERTANTO LA PROPRIETA’ NON PUO’ CONSIDERARSI CONTROVERSA

TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
G. Zanon
12.6.2013 n. 3054/2013 R.G.

NEL CASO IN CUI

il fiduciante richieda il sequestro giudiziario della partecipazione intestata al fiduciario, in via strumentale rispetto all’instaurando giudizio di merito avente ad oggetto l’accertamento della reale titolarita’ della partecipazione

IL GIUDICE

rilevato che l’intestazione fiduciaria di titoli ha natura di interposizione reale di persona, con la conseguenza che il trasferimento della proprieta’ ha pieno effetto e che grava sul fiduciario l’obbligo di ritrasferire la partecipazione quando richiesto

HA RITENUTO

che non sia configurabile una contestazione in ordine alla titolarita’ della partecipazione e che pertanto il sequestro giudiziario debba essere negato non sussistendo il presupposto richiesto dalla legge.

(a cura di Filippo Querci della Rovere)

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Inserito il 25.02.2014