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I SOCI HANNO IL DIRITTO DI SVOLGERE UN'ASSEMBLEA REGOLARMENTE CONVOCATA

TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
L. Guzzo (pres.); A.M. Marra (rel.); G. Zanon
9.5.2013 n. 1829/2013 R.G.

NEL CASO IN CUI

l’organo amministrativo di una società di capitali abbia regolarmente convocato l’assemblea dei soci e poi abbia successivamente revocato la suddetta convocazione

IL GIUDICE

data per presupposta la sussistenza in capo all’organo amministrativo anche del potere di revocare l’assemblea dei soci già convocata;

rilevato come l’esercizio indiscriminato di siffatto potere si può prestare a forme di esercizio arbitrario

HA RITENUTO

l’assemblea validamente costituita qualora l’organo amministrativo non sia in grado di motivare l’intervenuta revoca sulla base di atti giustificati e/o di una causa meritevole di tutela.

(a cura di Filippo Querci della Rovere)

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Inserito il 25.02.2014