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RIGETTO DEL RICORSO PER SEQUESTRO CONTRO L’AMMINISTRATORE DI UNA S.R.L. FALLITA

TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA SOCIETARIA
Dott.ssa Marra
Ordinanza 24.3.2015 n. 10349/2014 R.G.

NEL CASO IN CUI

il fallimento di una s.r.l. proponga un nuovo ricorso per sequestro contro l’amministratore della societa’ allegando

1) che poco dopo la dichiarazione del fallimento l’amministratore aveva concesso ipoteca su un bene compiendo cosi’ un atto dispositivo del suo patrimonio;

2) varie pretese risarcitorie dipendenti da violazioni in tema di bilanci; inerzia nella riscossione dei crediti; mancanza della contabilita’; riscossione extracontabile dei crediti o mancati versamenti nelle casse sociali; cessione di un credito da parte della società all’amministratore come restituzione di un finanziamento

IL GIUDICE

dichiarato il ricorso riproponibile perché fondato su fatti anteriori al precedente ricorso ma scoperti successivamente, ha ritenuto il ricorso infondato in quanto

a) l’irregolare tenuta della contabilita’ non è di per se’ fonte di danno;

b) la violazione dei criteri di redazione del bilancio acquista rilievo solo se impedisce di rilevare perdite del capitale sociale;

c) l’inerzia nella riscossione dei crediti sarebbe idonea a essere fonte di danno risarcibile se pero’ fosse dimostrata la convenienza delle operazioni di incasso;

d) la riscossione dei crediti in forma extracontabile e il mancato versamento nelle casse sociali sono si’ fonte di responsabilita’ ma nel caso di specie il ricorrente non ha fornito sufficienti mezzi di prova;

e) con riguardo alla cessione del credito l’entita’ del danno prospettato quale effetto di tale operazione risulta di importo ridotto rispetto alla pretesa formulata da ricorrente, con conseguente perdita di peso della responsabilita’ risarcitoria prospettata da quest’ultimo

HA RITENUTO

di rigettare il ricorso del fallimento perche’ manca il periculum in mora per quanto riguarda la cessione di un credito della società quale rimborso del finanziamento effettuato dall’amministratore; manca il  fumus boni iuris per quanto riguarda gli altri addebiti.

(a cura di Mattia Carlotto)

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Inserito il 30.04.2015