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NATURA CONSERVATIVA O ANTICIPATORIA DELLA REVOCA CAUTELARE DELL’AMMINISTRATORE DI SRL

TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
dott.ssa G. Zanon
ord. 06.03.2015 n. 7979/2014 R.G.

NEL CASO IN CUI 

la socia di una srl abbia domandato la revoca cautelare dell’amministratore incolpandolo di avere, in assenza di apposita delibera assembleare, i) concesso due fideiussioni e un finanziamento in favore di altra societa’, dichiarata poi fallita, di cui era legale rappresentante; ii) risolto con accordo transattivo i contratti di locazione stipulati fra la suddetta societa’, fallita sei mesi dopo, ed altre due frattanto incorporate nella srl     

IL GIUDICE 

rilevato che dalla natura cautelare del provvedimento di revoca richiesto ai sensi dell’art. 2476, comma 3 cc, va desunta la sua strumentalita’ rispetto al successivo giudizio di merito;

che dunque, in sede cautelare, il socio deve prospettare, alternativamente, un’azione di merito volta ad accertare la responsabilita’ dell’amministratore ovvero, come confermato dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 481/2005, un giudizio diretto a ottenere la revoca definitiva dell’amministratore: nel primo caso, trattandosi di una misura cautelare conservativa, il socio deve altresi’ allegare il danno derivato alla societa’ dall’inadempimento dell’amministratore; mentre nel secondo caso, dov’e’ richiesta una tutela anticipatoria, e’ sufficiente dedurre le gravi irregolarita’ gestorie potenzialmente dannose per la societa’ o per il medesimo socio;

che la possibilita’ di ottenere, nel merito, una sentenza di revoca definitiva e’ ricavabile anche dalla norma dell’art. 2259, comma 3 cc la quale, nelle societa’ di persone, riconosce a ciascuno dei soci il diritto di chiedere la revoca dell’amministratore a prescindere da un’azione di danno

HA RITENUTO 

di rigettare la domanda cautelare di revoca perche’

  1.  la socia non aveva tempestivamente indicato l’azione di merito rispetto alla quale tale domanda risultava strumentale;
  2.  comunque, le condotte censurate non erano state poste in essere nell’adempimento della carica di consigliere di amministrazione, nominato dall’assemblea anche con il voto favorevole della socia, ne’ riguardavano la gestione corrente, per cui non sussistevano i presupposti della tutela richiesta;
  3.  peraltro, nessun danno era stato allegato.

 

                                                                                                                  (a cura di Elisa Cendron)

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Inserito il 04.05.2015