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SOSPENSIONE DELLA DELIBERA ASSEMBLEARE E CLAUSOLA ARBITRALE

TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA SOCIETARIA
Dott.ssa M. Farini
Ordinanza 22.12.2014

NEL CASO IN CUI

il socio di una s.r.l., deducendo il mancato rispetto del termine di convocazione, abbia proposto ricorso cautelare avanti l’autorità giudiziaria per la sospensione della delibera di nomina dell’amministratore, dopo aver presentato istanza di arbitrato per l’annullamento della stessa delibera, ma prima della costituzione dell’organo arbitrale

IL GIUDICE

rilevato come la clausola arbitrale prevedesse la devoluzione in arbitri delle controversie sulla validita’ delle delibere assembleari e come il ricorrente non avesse prospettato ne’ ragioni di particolare urgenza, ne’ il pericolo di un danno irreparabile, e nemmeno avesse sollevato doglianze circa l’insufficienza del tempo a disposizione per la partecipazione all’assemblea,

HA RITENUTO

di rigettare la cautela richiesta perche’

a.      l’art. 35, comma 5, d. lgs. 5/2003, riserva alla competenza arbitrale esclusiva la decisione sulla sospensione cautelare delle delibere assembleari; pertanto la possibilita’ di ricorrere all’autorità giudiziaria e’ limitata non solo al periodo intercorrente tra l’istanza di arbitrato e la costituzione dell’organo arbitrale, ma anche ai soli casi di particolare urgenza, per l’esistenza di un pericolo di danno irreparabile ai sensi dell’art. 700 c.p.c.;

b.      l’art. 2379, comma 3, c.c. - dettato in materia di s.p.a. ma applicabile a maggior ragione alle s.r.l. perche’ più semplici e caratterizzate da minor formalismo - fa salva la decisione assembleare quando l’avviso di convocazione sia pervenuto al socio oltre i termini di convocazione, ma prima dell’assemblea, consentendogli in concreto la partecipazione.

 

(a cura di Julien Mileschi)

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Inserito il 05.05.2015