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DISCONOSCIMENTO DELLA SOTTOSCRIZIONE NEL PROCEDIMENTO CAUTELARE

TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Dott.ssa M. Farini, Dott.ssa A. Marra, Dott. Luca Boccuni
12.2.2015, n. 9619/2014 R.G.

NEL CASO IN CUI

sia proposto reclamo avverso un sequestro conservativo fondato su documenti prodotti in copia fotostatica la cui sottoscrizione sia disconosciuta dal resistente e adottato nei confronti dell’amministratore di una s.r.l. in relazione alla violazione di doveri inerenti alla carica (aver concluso un contratto di locazione di immobili societari con altre societa’ da lui amministrate, prospettando al socio, fuori dall’assemblea, condizioni più vantaggiose per la societa’ amministrata di quelle poi concordate; non avere agito per il recupero del credito nei confronti delle conduttrici morose)

IL GIUDICE

rilevato come sussistesse il fumus di una falsa prospettazione al socio reclamato di canoni di locazione piu’ vantaggiosi di quelli concordati, mediante esibizione al socio di copie contrattuali difformi dall’originale, fuori dall’assemblea, e giudicando non contestata la morosità delle conduttrici

HA RITENUTO

di confermare la cautela perche’

a. il disconoscimento della sottoscrizione di un documento prodotto in copia fotostatica, ai sensi degli artt. 216 c.p.c. e 2719 c.c., non impedisce di valutarlo ai fini della sussistenza del fumus boni iuris in sede cautelare;

b. nella s.r.l. le informazioni date al socio al di fuori dell’assemblea sono un equipollente di quelle fornite in assemblea;

(a cura di Julien Mileschi)

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Inserito il 05.05.2015