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IL RICORSO EX ART. 696 BIS C.P.C. NON E’ INCOMPATIBILE CON L’OPERATIVITA’ DELLA CLAUSOLA COMPROMISSIORIA; IL RICORSO E’ INAMMISSIBILE ALLORQUANDO IL DISSENSO FRA LE PARTI ATTENGA A VALUTAZIONI DI TIPO GIURIDICO

TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D’IMPRESA
Dott.ssa Liliana Guzzo
09.02.2015 8631/2014 R.G.

NEL CASO IN CUI

in presenza di clausola compromissoria, sia stato promosso ricorso ex art. 696 bis c.p.c. volto ad accertare questioni giuridiche complesse

IL GIUDICE

rilevato che lo strumento azionato attiene a controversie di natura tecnica, in relazioni alle quali al CTU viene demandata un’indagine tecnica, in vista della conciliazione della lite o comunque in funzione di acquisizione preventiva di prova;

rilevato che laddove il dissenso attenga a valutazioni di tipo giuridico, si è al di fuori delle finalità proprie dell’istituto in esame

HA RITENUTO

pur non sussistendo incompatibilità tra lo strumento ex art.696 bis c.p.c. e l’eventuale operatività della clausola arbitrale per il giudizio di merito, di rigettare il ricorso con condanna alla refusione delle spese di lite, non potendosi demandare al CTU una valutazione giuridica che esula dall’ambito delle sue indagini, di natura tecnica, né conferirgli un incarico con inammissibili quesiti di natura meramente esplorativa.

         (a cura di Elena Dalla Costa)

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Inserito il 18.05.2015