RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI CESSIONE DI QUOTE CON RESTITUZIONE DEL PREZZO PER MANCATO TRASFERIMENTO IN PRESENZA DELL’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PRELAZIONE DA PARTE DEL SOCIO
Tribunale di Venezia – Sezione Specializzata delle ImpreseDott.ssa M. Farini (pres.- rel.); Dott.ssa A. M. Marra; Dott. L. Boccuni;
sent., 15.05.2015, n. 1668/2015
NEL CASO IN CUI
una societa’ convenga in giudizio il cedente per chiedere la risoluzione del contratto di cessione di quote di srl, e conseguente risarcimento del danno, a causa del mancato perfezionamento della cessione per impossibilita’ sopravvenuta per essere state le medesime cedute al socio avente diritto di prelazione
IL GIUDICE
rilevato che e’ stata fornita la prova dell’effettuato versamento del prezzo della cessione delle quote e che le quote sono state cedute al socio avente diritto di prelazione, nonostante non sia stato provato che quest’ultimo abbia effettivamente esercitato la prelazione
HA DICHIARATO
la risoluzione del contratto di cessione e, in accoglimento della domanda, ha condannato il cedente alla restituzione del prezzo versato dalla societa' per la cessione delle quote non perfezionatasi per impossibilita’ sopravvenuta.
(a cura di Silvia Ceci)
Inserito il 22.05.2015
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