DIVISIONE TACITA DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE DI SRL CADUTE IN COMUNIONE EREDITARIA TRA I SOCI
17.3.2015 n. 320/2015 R.G.
dott. L. Boccuni
NEL CASO IN CUI
nel procedimento ex art. 700 cpc promosso dal socio non amministratore di piu’ societa’ a responsabilità limitata (partecipate da soci legati tra loro da vincoli parentali), nei confronti di queste, al fine di vedere tutelati i propri diritti di cui all’art. 2476, comma 2, cc, le societa’ resistenti eccepiscano la carenza di legittimazione attiva in capo al ricorrente, asseritamente spettante, in via esclusiva, al rappresentante comune ex art. 2486, comma 5, cc (richiamato dagli statuti societari) per essere la quota di partecipazione gia’ del socio de cuius caduta in comunione tra i soci coeredi e non soggetta a divisione ipso iure
IL GIUDICE
rilevato che, sin dall’apertura della successione, l’iscrizione nel registro delle imprese della partecipazione al capitale sociale di ogni erede era avvenuta secondo la quota di pertinenza personale ed individuale; che, in occasione delle delibere assembleari, anche di approvazione dei bilanci d’esercizio, i soci erano intervenuti alle relative assemblee, esercitando ciascuno il proprio diritto di voto, quali titolari delle rispettive, personali e ben precisate quote di partecipazione, non essendo mai stata richiesta la presenza di un rappresentante della comunione
HA RITENUTO
di disattendere l’eccezione sollevata dalle societa’ resistenti, con conseguente riconoscimento della legittimazione attiva del ricorrente, per essersi verificata, attraverso le suddette plurime manifestazioni tacite di volonta’, la divisione, tra i soci eredi, della partecipazione gia’ del socio defunto, non essendo necessario, a questo fine, un atto formale ad substantiam.
(a cura di Barbara Baessato)
Inserito il 19.06.2015
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