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DIRITTO DI INFORMAZIONE E CONSULTAZIONE DEL SOCIO DI SRL QUALE ESPRESSIONE DELLA SUA POTESTA’ DI CONTROLLO SULLA GESTIONE SOCIALE – ESCLUSIONE DEL TERMINE QUINQUENNALE DI PRESCRIZIONE DEL DIRITTO EX ART. 2476, COMMA 2, CC

TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
17.3.2015 n. 320/2015 R.G.
dott. L. Boccuni

NEL CASO IN CUI

nel procedimento ex art. 700 cpc promosso dal socio non amministratore di piu' societa' a responsabilita' limitata, nei confronti di queste, al fine di vedere tutelati i propri diritti di cui all’art. 2476, comma 2, cc, le societa' resistenti eccepiscano la prescrizione quinquennale del diritto previsto dall’art. 2476, comma 2, cc, che sorgerebbe nel momento in cui vengono ad esistenza i documenti di cui il socio chiede la consultazione    

IL GIUDICE

rilevato che il diritto di informazione e consultazione ex art. 2476, comma 2, cc e’ espressione della potesta’ di vigilanza e controllo del socio, connessa allo status stesso di socio, e non e' qualificabile come una posizione giuridica soggettiva pretensiva ad avere in se’ e per se’ la documentazione

HA RITENUTO

di disattendere l’eccezione sollevata dalle societa' resistenti, in quanto la potesta’ di controllo, di per se’ imprescrittibile, puo’ essere esercitata in qualsiasi momento durante il perdurare del rapporto sociale, non essendo, peraltro, neppure concepibile, in questo caso, l’individuazione del dies a quo di decorrenza del termine di prescrizione.

(a cura di Barbara Baessato)

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Inserito il 19.06.2015