REVOCA DELL’AMMINISTRATORE DI SRL E CLAUSOLA COMPROMISSORIA. LEGITTIMAZIONE DEL TERZO ALL’IMPUGNAZIONE DELLE DELIBERE AVENTI OGGETTO ILLECITO O IMPOSSIBILE O PRESE IN ASSENZA ASSOLUTA DI INFORMAZIONE
TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESADott.ssa L. Guzzo (Pres.)
Dott.ssa A.M. Marra (Rel.)
Dott. L. Boccuni
Sent. 08.01.2015 n. 35/2015.
NEL CASO IN CUI
Lo statuto di una SRL contenga una clausola compromissoria che devolva agli arbitri la decisione delle controversie che dovessero insorgere tra i soci, ovvero tra i soci e la società aventi ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale nonche’ le controversie promosse da amministratori e sindaci ovvero nei loro confronti
IL GIUDICE
A fronte dell’impugnazione della delibera di revoca dell’AU di tale societa’ proposta dall’amministratore revocato e dal socio della società controllante quella il cui amministratore era stato revocato, considerato:
a) che non possono essere devolute agli arbitri le sole impugnazioni di delibere affette da nullita’ insanabili e in particolare quelle che modifichino l’oggetto sociale prevedendo attivita’ illecite o impossibili ovvero quelle che vertano su diritti indisponibili mentre l’impugnativa della revoca dell’amministratore riguarda diritti disponibili
b) che non è sufficiente che la delibera incida negativamente sulla sfera giuridica del terzo affinche’ questi sia legittimato all’impugnazione, ma e’ necessario che sussista un rapporto di causalità tra vizio lamentato e lesione lamentata
HA RITENUTO
incompetente l’Autorità Giudiziaria ordinaria stante la clausola arbitrale e privo di legittimazione attiva il socio della controllante la quale aveva manifestato il voto nella delibera impugnata di revoca dell’amministratore.
(a cura di Renato Pastorelli)
Inserito il 21.07.2015
|