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RICHIESTA IN VIA CAUTELARE DI SOSPENSIONE DELLA EFFICACIA DI DELIBERA ASSEMBLEARE DI SRL NELLE MORE DELLA NOMINA DEL COLLEGIO ARBITRALE COMPETENTE PER IL MERITO – MAGGIORANZA NECESSARIA PER LA NOMINA DI LIQUIDATORE

Tribunale di Venezia – Sezione Specializzata in Materia d’Impresa
Dott.ssa AM. Marra
18.02.2014 n. 665/2014 RG

NEL CASO IN CUI

il socio di una srl abbia chiesto in via cautelare la sospensione della delibera d’assemblea con cui e’ stato nominato, in violazione della maggioranza di cui all’art. 2487 cc, il liquidatore, assumendo la competenza del giudice ordinario nelle more della nomina del collegio arbitrale pattiziamente previsto per la decisione sul merito,

IL GIUDICE

rilevato che nelle more della nomina del collegio arbitrale la tutela cautelare appartiene alla competenza del giudice ordinario (sezione specializzata), non potendosi privare di tutela l’interesse del ricorrente a che non inizi una liquidazione illegittima; che la sollecitata cautela va comunque disposta con efficacia sino alla costituzione del collegio arbitrale, stante la competenza di questo, ex art. 35 quinto comma d. lgs. 17/01/2003 n. 5, a sospendere l’efficacia della delibera assembleare impugnata; che la delibera di nomina del liquidatore va approvata con le maggioranze previste per le delibere di modifica dell’atto costitutivo,

HA RITENUTO

di sospendere l’efficacia della delibera impugnata sino alla costituzione del collegio arbitrale competente per il merito.

 

(a cura di Maurizio Visconti)

 

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Inserito il 22.07.2015