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SOSPENSIONE DELLA DELIBERA DI SRL NEL PERIODO TRA DOMANDA DI ARBITRATO E COSTITUZIONE DELL'ARBITRO

TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Dott.ssa Farini
22.12.2014 n. 9763/2014 R.G.

NEL CASO IN CUI

il socio proponga ricorso per provvedimento d’urgenza ex art. 700 c.p.c. volto ad ottenere la sospensione della delibera impugnata dopo aver presentato domanda di arbitrato per impugnazione di delibera d’assemblea di S.r.l.

IL GIUDICE

ha ritenuto che l’ammissibilita’ del ricorso per la sospensiva, che l’art. 35 d.lgs. n. 3/2003 riserva alla competenza degli arbitri, e’ circoscritta al periodo che intercorre tra la domanda di arbitrato e la costituzione del collegio arbitrale e limitata dalla prospettazione di particolare urgenza per minaccia di pericolo grave ed irreparabile e pertanto

HA DECISO

di essere competente ad esaminare il ricorso cautelare

(a cura di Marco De Rosa)

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Inserito il 24.11.2015