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COMPETENZA DEL TRIBUNALE FALLIMENTARE ANCHE NEL CASO IN CUI L’AZIONE REVOCATORIA O L’AZIONE DI SIMULAZIONE ASSOLUTA ABBIANO AD OGGETTO ATTI DI DISPOSIZIONE DI PRIVATIVE INDUSTRIALI E DI PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Dott.ssa M. Farini (Pres.); Dott.ssa A.M. Marra; Dott. L. Boccuni (rel.)
25.11.2015 n. 8199/2015 R.G.

NEL CASO IN CUI

il fallimento di una Srl, al fine di ottenere un provvedimento di sequestro conservativo strumentale all’esercizio dell’azione di simulazione assoluta, dell’azione revocatoria fallimentare ex artt. 64 e 67 l. fall. e dell’azione revocatoria ordinaria ex art. 66 l. fall., abbia presentato la relativa domanda al Tribunale delle Imprese, in ragione del fatto che l’atto dispositivo interessato dalle azioni di simulazione assoluta e di revocatoria aveva avuto ad oggetto una serie di privative industriali e delle partecipazioni societarie

IL GIUDICE

-           rilevato che le azioni ex artt. 64, 66 e 67 l. fall. sono inderogabilmente attribuite alla competenza funzionale del Tribunale Fallimentare;

-           rilevato che anche l’azione di simulazione assoluta, in quanto rientrante nel novero delle azioni tendenti alla ricostituzione del patrimonio del fallito, deve ritenersi spettante alla competenza del Tribunale Fallimentare, essendo quest’ultima comprensiva non solo delle controversie che traggono origine e fondamento dal fallimento, ma anche di quelle comunque destinate ad incidere sulla procedura concorsuale, tali da doversi dirimere necessariamente in seno alla procedura stessa, onde assicurarne l’unità e garantire la par condicio creditorum;

-           rilevato che l’inderogabilita' della competenza del Tribunale Fallimentare sancita dall’art. 24 l. fall. non puo' essere vinta in ragione del semplice fatto che oggetto dell’azione siano privative industriali ovvero partecipazione societarie (in astratto di competenza del Tribunale delle Imprese), in mancanza di alcuna controversia relativa all’esercizio di dette privative ovvero di alcuna controversia societaria;

HA RITENUTO

l’incompetenza del Tribunale delle Imprese in favore di quella del Tribunale Fallimentare.

                                                                    (a cura di Stefano Brighenti)

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Inserito il 10.02.2016