Menu
Novità:

Indici

FINANZIAMENTI DEI SOCI DI AMMONTARE SUPERIORE A CONTESTUALI RIMBORSI E POSTERGAZIONE

TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D’IMPRESA
Dott.ssa M. Farini (Pres.)
Dott.ssa L. Guzzo (Rel.)
Dott.ssa A.M. Marra
Ord. 8.10.2015 n. 6282/2015 R.G.

NEL CASO IN CUI

in sede cautelare il fallimento di una srl abbia dedotto la responsabilita' dell’ amministratore per il rimborso ai soci di finanziamenti

IL GIUDICE

rilevato che la societa' si presumeva illiquida perche' aveva chiuso i due esercizi precedenti con perdite di bilancio e faceva da tempo ricorso sistematico a finanziamenti dei soci, sebbene i soci nel medesimo periodo avessero effettuato finanziamenti di valore superiore a quanto restituito

HA RITENUTO

di confermare il sequestro autorizzato in primo grado perche' la societa' illiquida versa in una situazione finanziaria in cui sarebbe ragionevole un conferimento e nella quale nessun finanziamento erogato dai soci puo' essere rimborsato; il rimborso viola infatti la postergazione, poiche' la circostanza della contestuale erogazione di finanziamenti, anche di maggior valore, non e' idonea a togliere alle restituzioni la qualita' di rimborsi.

Il danno e' pari all’ammontare dei rimborsi ai soci.

                                                                                                (a cura di Julien Mileschi)

Download Pdf




Ricevi altri aggiornamenti su Giurisprudenza e le altre novità del sito:

Email: (gratis Info privacy)



Inserito il 22.02.2016