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PROSECUZIONE DELL’ATTIVITA’ A CAPITALE EROSO RESPONSABILITA’ DEGLI AMMINISTRATORI E DELLA BANCA FINANZIATRICE VERSO I FORNITORI

TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Dott.ssa L. Guzzo (Pres., Rel. ed Est.)
Dott. A. M. Marra
Dott. G. Zanon
sent., 25.11.2015, n. 3847/2015

NEL CASO IN CUI

il creditore abbia convenuto in giudizio gli amministratori di una srl, successivamente fallita, ed una banca finanziatrice della societa', deducendo la responsabilita’ dei primi:

a)    a’ sensi degli artt. 2485 e 2486 cc per aver violato, ricorrendo ad irregolari appostazioni contabili e ad una operazione di fusione, gli obblighi di diligente e corretta amministrazione e di conservazione del patrimonio sociale

b)    a’ sensi degli artt. 2043 e 2476, comma 6, cc per essere stata indotto a contrattare facendo affidamento sulle scritture contabili da essi predisposte in modo non veridico e corretto

della seconda per concessione abusiva del credito che avrebbe permesso alla srl di restare in vita generando la falsa convinzione della sua solvibilita’

IL GIUDICE

rilevato quanto alla responsabilita’ dedotta a’ sensi degli artt. 2485 e 2486 cc che il creditore, dolendosi della lesione dell’integrita’ del patrimonio sociale, non lamentava un danno diretto e dunque l’azione esercitata rientrava in quella riservata al curatore a sensi dell’art. 146 l. fall.

rilevato quanto alla responsabilita’ dedotta a sensi degli artt. 2043 e 2476 cc che il danno non discende dalle asserite falsita’ di bilancio in se e per se, ma dall’affidamento riposto dal contraente sulle informative in esso contenute e che il creditore non aveva provato ne’ offerto di provare di aver consultato i bilanci contenenti tali asseritamente false informative

rilevato quanto alla responsabilita’ della banca che non basta la concessione di credito in tesi abusiva dovendo il creditore provare che proprio tale finanziamento gli abbia impedito di accorgersi dello stato di difficolta’ del debitore e dunque lo abbia indotto a contrarre provocandogli il danno e che tale prova non era stata fornita

HA RITENUTO

improcedibili le domande ex artt. 2485 e 2486 cc come formulate e di rigettare le altre formulate sia nei confronti degli amministratori che della banca.

(a cura di Renato Pastorelli) 

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Inserito il 09.04.2016