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SUI REQUISITI PER LA SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO EX ART. 2409 CC

TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA DELLE IMPRESE
Dott.ssa Manuela Farini
Dott.ssa Liliana Guzzo
Dott.ssa Anna Maria Marra
21.10.2015 n. 2060/2015 V.G.

NEL CASO IN CUI

in una spa, nel corso di una denunzia al tribunale, sia nominato un nuovo amministratore unico che chieda la revoca del curatore speciale allegando essere venuto meno il conflitto di interessi ex art. 78 cpc

IL GIUDICE

dichiarato che qualora il ricorso ex art. 2409 cc sia diretto contro gli amministratori sussiste necessita' di nomina di curatore speciale derivante da conflitto di interessi;

dichiarato che nella specie i sindaci, autori della denunzia, contestano l’idoneita' del nuovo amministratore, tanto piu' che anche quest’ultimo aveva violato i doveri di collaborazione con i sindaci medesimi

HA RITENUTO

non sussistere motivo ne' di sospendere il procedimento ne' di revocare il curatore speciale.

 

                                                                                                     (a cura di Mattia Carlotto)

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Inserito il 12.04.2016