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LA RESPONSABILITA’ DI AMMINISTRATORE NON VIENE ELISA DALLA CORRESPONSABILITA’ DEGLI ALTRI CONSIGLIERI

TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
dott. Luca Boccuni
28.1.2016 n. 1874/2015 R.G.

NEL CASO IN CUI

l’amministratore di una srl si costituisca in un procedimento di revoca allegando che la societa’ era retta da un c.d.a. con poteri collegiali e senza deleghe, ragione per cui il c.d.a. era necessariamente al corrente di ogni singolo atto gestorio, compreso pagamento dei compensi, mancando cosi’ qualsivoglia periculum nella condotta dell’amministratore

IL GIUDICE

dichiarato che ai fini della valutazione della sussistenza delle gravi irregolarita’ imputate all’amministratore non rileva il fatto che egli sia componente di un c.d.a. con competenze collegiali e senza deleghe;

dichiarato che la circostanza che anche altri consiglieri possano essere corresponsabili delle irregolarita’ non elide la responsabilita’ dell’amministratore convenuto per la propria condotta in quanto la revoca dell’amministratore disciplinata dall’art. 2476 c.c. tutela l’interesse della societa’ alla gestione trasparente del patrimonio

HA RITENUTO

di revocare l’amministratore dalla carica.

                                                                                                              (a cura di Mattia Carlotto)

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Inserito il 25.05.2016