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DEPOSITO DEL PROGETTO DI BILANCIO, VIOLAZIONE DEL TERMINE PER L’APPROVAZIONE, ESERCIZIO DELL’AZIONE SOCIALE DI RESPONSABILITA’ VERSO L’AMMINISTRATORE ED IL SOCIO DI SRL E CONFLITTO DI INTERESSI

TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
dott.ssa M.Farini (Pres.); dott.ssa G. Zanon; dott. L Boccuni (rel.)
sent., 15.04.2016, n. 947/2016

NEL CASO IN CUI

impugnate le delibere di una srl di approvazione del bilancio di esercizio e di utilizzazione della riserva straordinaria per la copertura della perdita nonche' di reiezione della richiesta di esercizio dell’azione sociale di responsabilita' verso l’amministratore ed il socio di maggioranza, rispettivamente, le prime due per violazione dell’obbligo di deposito del progetto di bilancio e dei documenti allegati per i 15 giorni antecedenti all’assemblea oltre che per superamento del termine di giorni 120 giorni di cui all’art. 2478 bis cc e la terza per conflitto di interesse in quanto assunta col voto determinante del socio, destinatario, con l’amministratore, delle richieste risarcitorie

 

IL GIUDICE

rilevato che il termine di cui all’art. 2478 bis cc risponde a finalita’ di accelerazione imposte agli amministratori e non di decadenza del potere assembleare;

rilevato che anche per le srl come per le spa il bilancio deve rimanere depositato nella sede della societa' durante i 15 giorni antecedenti l’assemblea e la violazione di detto precetto costituisce causa non di nullita', ma di annullabilita’ della delibera, sussistente anche ove il deposito sia comunque avvenuto per tempo inferiore;

rilevato che pur prevedendo l’art. 2476 cc unicamente la legittimazione del socio deve reputarsi che l’art. 2393 cc dettato in tema di spa sia il paradigma da cui trarsi la disciplina dell’azione sociale di responsabilita’ esercitata dalla srl sia per quanto concerne la possibilita’ ed i limiti di tale deliberazione in sede di approvazione del bilancio, sia per quanto concerne gli effetti della eventuale revoca dall’ufficio di amministratore;

rilevato infine che la responsabilita’ del socio a’ sensi dell’art. 2476 comma 7 cc e’ concepibile solo ed esclusivamente come corresponsabilita’ rispetto a quella gestoria e rispetto a specifici atti amministrativi per i quali il socio abbia contribuito a cagionare il danno con la decisione od autorizzazione di essi

HA RITENUTO

che la violazione del termine di cui all’art. 2478 bis cc non costituisce motivo di annullabilita’ della delibera integrando al piu’ una irregolarita’ formale;

che non puo’ ritenersi il deposito del bilancio sia omesso ove il documento non presenti la sottoscrizione dell’amministratore o la data, una volta che esso sia quello successivamente discusso in sede assembleare;

che al fine di valutare la sussistenza del conflitto di interessi non e' possibile disgiungere formalisticamente la responsabilita’ dell’organo amministrativo e del socio escludendola ove il voto determinante del socio riguardi l’azione verso l’amministratore ed ammettendola ove riguardi il socio medesimo;

pertanto ha respinto le impugnative di bilancio e, considerati gli addebiti mossi a socio ed amministratore plausibilmente idonei a costituire fatti di responsabilita' gestoria fonti di danno per la societa’ ha annullato la delibera con cui l’assemblea ha negato l’autorizzazione all’esercizio del’azione di responsabilita’ verso l’amministratore ed il socio.

(a cura di Renato Pastorelli) 

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Inserito il 29.05.2016