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AZIONE SOCIALE DI RESPONSABILITA’ DEGLI AMMINISTRATORI EX ART. 2393 C.C., AZIONE SPETTANTE AI CREDITORI SOCIALI EX ART. 2394 C.C., AZIONE GENERALE EX ART. 2043 C.C. – DECORRENZA DEL TERMINE DI PRESCRIZIONE

TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Dott.ssa A.M. Marra
18.8.2015 n. 3213/2015 R.G.

NEL CASO IN CUI

il Fallimento proponga ricorso per sequestro conservativo nei confronti degli amministratori della societa' fallita, al fine di preservare la fruttuosita' della tutela risarcitoria conseguente all’esercizio, ai sensi dell’art. 146 L.F., dell’azione sociale di responsabilita', dell’azione di responsabilita' spettante ai creditori sociali nonche' dell’azione generale ex art. 2043 c.c.,

IL GIUDICE

considerato che il termine quinquennale di prescrizione delle predette azioni di merito decorre rispettivamente:

quanto all’azione sociale di responsabilita', dalla cessazione degli amministratori dalla carica, ex artt. 2393, comma 4 e 2941, n. 7, c.c.;

quanto all’azione di responsabilita' promossa dai creditori sociali, dal momento in cui l’insufficienza del patrimonio sociale, intesa come situazione di eccedenza delle passivita' rispetto alle attivita' della societa', sia divenuta conoscibile, con l’ordinaria diligenza, da parte dei creditori sociali, precisando che l’insufficienza non coincide con lo stato di insolvenza ne' con la perdita integrale del capitale sociale;

quanto all’azione generale ex art. 2043 c.c., in applicazione del principio di cui all’art. 2935 c.c., dal momento in cui il diritto poteva essere fatto valere e quindi dal momento del prodursi del danno correlato alla sua esteriorizzazione ed alla sua conoscibilita' o percepibilita' da parte del danneggiato,

HA RITENUTO

gia' prescritte tutte le azioni di merito prospettate, in quanto:

con riferimento all’azione sociale di responsabilita', al momento della notifica del ricorso per sequestro conservativo erano gia' decorsi piu' di cinque anni dalla cessazione degli amministratori dalla carica;

con riferimento all’azione di responsabilita' spettante ai creditori sociali e a quella generale ex art. 2043 c.c., l’inadeguatezza del patrimonio sociale al soddisfacimento dei creditori ed il relativo danno erano divenuti conoscibili con la pubblicazione del bilancio al 31.12.2008, avvenuta il 25.6.2009 (e quindi piu' di cinque anni prima dell’esercizio dell’azione), atteso che: (i) la relazione sindacale segnalava una situazione di tensione finanziaria non risolvibile se non con l’intervento dei soci, e rilevava che l’intervenuta cessione del ramo d’azienda appariva idonea a risanare solo in parte la situazione finanziaria, poiche' il prezzo di tale cessione non sarebbe stato comunque sufficiente ad affrontare gli impegni finanziari della cedente; (ii) nella nota integrativa del medesimo bilancio era indicato che si sarebbe reso necessario l’accantonamento di un fondo rischi ad hoc per il credito vantato dalla societa' fallita nei confronti della cessionaria del ramo d’azienda, atteso che quest’ultima aveva presentato domanda di concordato preventivo, risultando pertanto il credito di difficile realizzabilita'; (iii) in occasione dell’assemblea di approvazione del predetto bilancio fu deliberato lo scioglimento della societa' fallita in ragione delle “prospettive non favorevoli per l’attivita' sociale”,

ed ha pertanto rigettato il ricorso proposto dal Fallimento.

(a cura di Mario Battistella)

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Inserito il 29.05.2016