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FINANZIAMENTI PER ACQUISTARE AZIONI DI BANCA POPOLARE. LE PRIME ORDINANZE (BIS)

Tribunale di Venezia Sezione Specializzata in Materia di Impresa
dott. A. M. Marra
10.06.2016 n. 2690/2016 R.G.

NEL CASO IN CUI

  il ricorrente, titolare di c/c affidato, sia stato finanziato dalla Banca per acquistare proprie azioni, chiedendo all’esito del forte deprezzamento dei titoli un provvedimento d’urgenza per sospendere l’efficacia del contratto di investimento e inibire alla Banca la richiesta di pagamento dei saldi passivi, eventuali addebiti e la segnalazione in Centrale rischi, nonche’ per ordinarle di stornare eventuali addebiti effettuati

IL GIUDICE

  rilevato

  - quanto al periculum, che potendo la Banca pretendere in qualsiasi momento di rientrare dal passivo e’ attuale la prospettiva di un pregiudizio imminente ed irreparabile all’organizzazione di vita anche personale del ricorrente;

  - quanto al fumus, che e’ applicabile l´art. 2358 cc stante il rinvio dell’art. 2519 cc, e quindi, essendo appurata la correlazione tra finanziamento e acquisto di azioni della Banca stante la vicinanza temporale tra i segmenti della complessiva operazione, opera il divieto generale dell’art. 2358 comma 1 cc, non essendo state provate dalla Banca (onerata per il principio di vicinanza) le condizioni legittimanti dell’art. 2358 comma 2 cc, con la conseguente comminatoria non solo di responsabilita’ per l´organo gestorio, ma anche di nullita’ per le operazioni di finanziamento, senza limitazioni quanto alla legittimazione a farla valere

HA RITENUTO

  sufficiente, tra quelle richieste, la tutela consistente nell’inibire la pretesa di rientro dal passivo di c/c.

(a cura di Marcello Maggiolo)

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Inserito il 23.06.2016