Menu
Novità:

Indici

NON SUSSISTE CONFLITTO DI INTERESSI PER IL FATTO CHE L’AMMINISTRATORE DI SOCIETA’ CONTROLLANTE VOTA NELL’ASSEMBLEA DI UNA CONTROLLATA

TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
dott.ssa L. Guzzo (Pres.); dott.ssa A.M. Marra (Rel.); dott. L. Boccuni
sent., 1.3.2016, n. 360/2016

NEL CASO IN CUI

sia assunta delibera di revoca di amministratore unico di srl con contestuale nomina di nuovo amministratore unico e il revocato impugni la delibera per conflitto di interessi perche’ il nuovo amministratore aveva votato per il fatto di essere stato nominato amministratore di una societa’ controllata

IL GIUDICE

rilevato che

- la nomina e la revoca dell’amministratore attengono alla organizzazione della societa’ e non sono atti di disposizione;

- non c’e’ conflitto di interessi nel caso che il socio voti la propria nomina ad amministratore

HA RITENUTO

infondate le censure sul conflitto di interessi del nuovo amministratore unico perche’ non sussiste conflitto di interessi per il fatto che la societa’ controllante revochi il precedente amministratore nominandone uno nuovo.                          

                                                                                                                (a cura di Mattia Carlotto)






Ricevi altri aggiornamenti su Giurisprudenza e le altre novità del sito:

Email: (gratis Info privacy)



Inserito il 27.06.2016