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FINANZIAMENTI PER ACQUISTARE AZIONI DI BANCA POPOLARE: IL FUMUS DI INVALIDITA’ NON BASTA PER LA TUTELA D’URGENZA DEI CORRENTISTI

TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
dott.ssa M. Farini
15.06.2016 n. 3466/2016 R.G.

NEL CASO IN CUI

  la Banca abbia finanziato un cliente con l’accensione di un c/c affidato al solo fine di vendergli proprie azioni in vista dell’aumento di capitale e, data la svalutazione dei titoli deliberata subito poi, sia stata convenuta in giudizio per impedirle, in via d’urgenza, ogni richiesta di pagamento (saldi passivi, oneri, interessi) derivante dal c/c e la segnalazione in Centrale Rischi, adducendo come fumus l’invalidita’ dell’operazione (violazione dell’art. 2358 cc e falsa rappresentazione della realta’);

IL GIUDICE

  rilevata l’assenza di periculum perche’ non era stata sconfessata, nemmeno con mere allegazioni, l’inerzia della Banca, provata documentalmente mediante:

  - l’omessa segnalazione del cliente in Centrale Rischi;

  - l’omessa richiesta scritta di rientro dall’esposizione debitoria;

  - l’omesso avvio di una qualche attivita’ prodromica ad eventuali procedure esecutive in danno del cliente;

 HA RITENUTO

  superfluo indagare il fumus della domanda, respingendo la tutela cautelare richiesta e condannando il cliente al pagamento delle spese processuali.

                                                                                                           (a cura di Elisa Cendron)

 

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Inserito il 16.07.2016