Menu
Novità:

Indici

REVOCA IN VIA CAUTELARE DELL’AMMINISTRATORE DI SRL CHE AGISCE IN CONFLITTO DI INTERESSI ANCHE IN PRESENZA DI CLAUSOLA COMPROMISSORIA E SENZA L’ESERCIZIO DELL’AZIONE DI RESPONSABILITA'

Tribunale di Venezia Sezione Specializzata in Materia di Impresa
dott. L. Boccuni
17.06.2016 n. 3221/2016 R.G.

NEL CASO IN CUI

richiesta a sensi dell’art 2476, comma 3 cc la revoca cautelare di uno di due amministratori per aver agito in conflitto di interessi opponendosi, a cio' facoltizzato dallo statuto, all’atto gestorio dell’altro, con pregiudizio della societa', impedita, in tal modo, di ottenere lo sfratto del conduttore di un suo immobile, moroso e parte sostanzialmente correlata dell’amministratore revocando e sollevata da quest’ultimo l’eccezione di compromesso

IL GIUDICE

rilevato

che la domanda cautelare di revoca dell’amministratore per irregolarita' gestoria in caso di controversia oggetto di clausola compromissoria va proposta avanti il giudice che sarebbe stato competente a conoscere il futuro giudizio di merito che, non essendo stata dedotta pretesa risarcitoria rispetto alla quale la misura della revoca possa assurgere a rimedio conservativo ed in difetto di diversa precisazione deve identificarsi come quello rivolto ad ottenere la revoca dell’amministratore in via definitiva;

quanto al fumus che anche l’amministratore di srl e' tenuto a non porre in essere atti conflittuali con l’interesse della societa' amministrata, rientrando detto obbligo nel contesto del comportamento doveroso imposto dalla legge al fine di preservare il patrimonio sociale, pregiudicato, nella fattispecie dagli ostacoli frapposti all’ottenimento della disponibilita' dell’immobile al fine di ricollocarlo sul mercato onde trarne remunerazione;

quanto al periculum che l’attivita' ostativa al recupero del cespite locato e dei relativi corrispettivi posta in essere dall’amministratore revocando comporta il pericolo di ulteriore indebitamento

HA RITENUTO

di revocare l’amministratore convenuto, provvedendo anche in ordine alla regolazione delle spese di lite secondo la soccombenza attesa la natura anticipatoria della misura cautelare, idonea a mantenere stabilita' a prescindere dall’inizio della causa di merito.

(a cura di Renato Pastorelli)

Download Pdf




Ricevi altri aggiornamenti su Giurisprudenza e le altre novità del sito:

Email: (gratis Info privacy)



Inserito il 17.07.2016