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CONTROLLO DI LEGALITA’ DEI SINDACI ESTESO AL CONTENUTO SOSTANZIALE DELL’ATTIVITA’ SOCIALE E DEGLI AMMINISTRATORI

TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
dott.ssa A.M. Marra (Pres. Rel.); dott.ssa G. Zanon; dott. L. Boccuni
sent.,11.11.2015, n. 3645/2015

 

NEL CASO IN CUI

sia stata proposta azione di responsabilita’ ex artt. 2393, 2394, 2394 bis, 2486 cc contro i sindaci di una srl decotta

IL GIUDICE

rilevato che

i componenti del collegio sindacale sono tenuti a un controllo di legalita’ non solo formale, ma sostanziale dell’attivita’ sociale e dell’azione degli amministratori, per cui devono controllare e verificare che gli amministratori non travalichino i limiti della buona amministrazione; 

l’inosservanza del dovere imposto ai sindaci dall’art. 2047, co. 2, cc non richiede l’individuazione di specifici comportamenti in contrasto con tale dovere, quando manchi la rilevazione di una macroscopica violazione posta in essere dagli amministratori o la reazione di fronte ad atti di dubbia legittimita’ e regolarita’, da attuarsi segnalando le irregolarita’ all’assemblea o denunciando i fatti ex art. 2409 cc 

HA RITENUTO

di accogliere la domanda formulata dalla curatela. 

(a cura di Annalisa Dal Bo) 






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Inserito il 21.07.2016