CONTROLLO DI LEGALITA’ DEI SINDACI ESTESO AL CONTENUTO SOSTANZIALE DELL’ATTIVITA’ SOCIALE E DEGLI AMMINISTRATORI
dott.ssa A.M. Marra (Pres. Rel.); dott.ssa G. Zanon; dott. L. Boccuni
sent.,11.11.2015, n. 3645/2015
NEL CASO IN CUI
sia stata proposta azione di responsabilita’ ex artt. 2393, 2394, 2394 bis, 2486 cc contro i sindaci di una srl decotta
IL GIUDICE
rilevato che
i componenti del collegio sindacale sono tenuti a un controllo di legalita’ non solo formale, ma sostanziale dell’attivita’ sociale e dell’azione degli amministratori, per cui devono controllare e verificare che gli amministratori non travalichino i limiti della buona amministrazione;
l’inosservanza del dovere imposto ai sindaci dall’art. 2047, co. 2, cc non richiede l’individuazione di specifici comportamenti in contrasto con tale dovere, quando manchi la rilevazione di una macroscopica violazione posta in essere dagli amministratori o la reazione di fronte ad atti di dubbia legittimita’ e regolarita’, da attuarsi segnalando le irregolarita’ all’assemblea o denunciando i fatti ex art. 2409 cc
HA RITENUTO
di accogliere la domanda formulata dalla curatela.
(a cura di Annalisa Dal Bo)
Massime ulteriori:
CRITERI ADOTTATI PER LA DETERMINAZIONE DEL DANNO NELL’AMBITO DI AZIONE DI RESPONSABILITA’OBBLIGO DEI SINDACI DI COMPIERE ATTI DI ISPEZIONE E CONTROLLO E DI CHIEDERE NOTIZIE SULLA GESTIONE
SENTENZA DI PATTEGGIAMENTO COSTITUISCE ELEMENTO PRESUNTIVO DI PROVA IN SEDE CIVILE
Inserito il 21.07.2016
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