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PRELIMINARE DI VENDITA DI AZIONI E VIOLAZIONE DEL DIVIETO DI PATTO COMMISSORIO

TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
dott. L. Boccuni
15.05.2016 n. 3467/2016 R.G.

NEL CASO IN CUI

il socio di una societa’ per azioni abbia domandato la concessione di un sequestro giudiziario sulle azioni promessegli in vendita da altri soci della medesima societa’ in forza di un contratto preliminare (all’esecuzione in forma specifica del quale il sequestro richiesto era strumentale) risolutivamente condizionato all’adempimento, da parte di questi ultimi, del debito dagli stessi assunto verso il primo in forza di parallelo contratto di transazione

IL GIUDICE

rilevato che deve ravvisarsi un illecito patto commissorio ogni volta che un qualsiasi negozio venga impiegato per conseguire il fine concreto della illecita coercizione del debitore, costretto al trasferimento di un bene a scopo di garanzia nell’ipotesi di mancato adempimento di un’obbligazione assunta;

rilevato che anche un contratto preliminare di vendita (di azioni) puo' integrare un patto commissorio, qualora risulti che le parti hanno inteso subordinare l’effetto traslativo del bene oggetto del preliminare all’inadempimento, da parte del promittente venditore, delle obbligazioni dallo stesso assunte con altro contratto, rimanendo il bene, in caso contrario, nella titolarita’ di quest’ultimo.;

rilevato che, nel caso di specie, lo schema negoziale complessivamente realizzato dalle parti integra percio’ un patto commissorio, affetto da nullita’ ai sensi dell’art. 2744 c.c.

HA RITENUTO

di rilevare d’ufficio la nullita’ del contratto preliminare azionato e respingere di conseguenza la domanda di sequestro giudiziario.

(a cura di Stefano Brighenti)

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Inserito il 28.07.2016