NULLITA’ EX ART. 2479 TER CC DELLA DELIBERAZIONE ASSEMBLEARE DI SRL PER DIFETTO ASSOLUTO DI INFORMAZIONE DEL CREDITORE PIGNORATIZIO SULLA QUOTA DEL SOCIO UNICO – CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE
TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESAdott.ssa L. Guzzo (Pres.); dott.ssa A.M. Marra (Rel.); dott.ssa G. Zanon
sent., 08.03.2016, n. 450/2016
NEL CASO IN CUI
il creditore del socio unico di srl, titolare di diritto di pegno sulla quota, citi in giudizio la societa’ per la declaratoria di nullita’ ex art. 2479 ter cc della deliberazione assembleare di approvazione del bilancio, allegando il difetto assoluto di informazione per omesso invio allo stesso dell’avviso di convocazione;
rimasta la societa’ contumace, si costituisca ex art. 105 cpc il socio unico chiedendo il rigetto della domanda attorea per intervenuta cessazione della materia del contendere e venir meno dell’interesse all’impugnazione a seguito della sopravvenuta estinzione del credito e del diritto di pegno;
e a sua volta parte attrice contesti l’ammissibilita’ dell’intervento stante la contumacia della societa’
IL GIUDICE
- ritenuto ammissibile l’intervento del socio ex art. 105, co. 2, cpc nonostante la contumacia della societa’;
- rilevato il venir meno dell’interesse all’impugnazione e della legittimazione attiva dell’impugnante a seguito dell’estinzione del credito e conseguentemente del diritto di pegno sulla partecipazione societaria;
- considerata la soccombenza virtuale della societa’ contumace stante l’assoluto difetto di informazione al creditore pignoratizio sulla quota del socio unico
HA RITENUTO
di dichiarare cessata la materia del contendere, con condanna della societa’ contumace alla rifusione delle spese di lite tenuto conto della sua soccombenza virtuale e compensazione delle spese tra attore e socio intervenuto.
(a cura di Francesca Gambato Caberlotto)
Inserito il 02.08.2016
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