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TUTELA D’URGENZA DI OPERAZIONI BACIATE SU AZIONI DI BANCHE POPOLARI

TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
dott. L. Boccuni
20.6.2016 n. 946/2016 R.G.

NEL CASO IN CUI 

 il ricorrente correntista di banca popolare, dopo acquistate su sollecitazione dei funzionari azioni della banca stessa grazie a un apposito affidamento, rilevi l’illegittimita’ dell’indebitamento perche’ dovuto a negozi annullabili o nulli e chieda, approssimandosi la scadenza dell’affidamento, misura urgente che inibisca alla banca ogni richiesta di rientro

IL GIUDICE

 rilevato che

- il rimedio d’urgenza previsto dall’art. 700 cpc esigendo i soli requisiti del fumus e del periculum puo’ essere dato anche per assicurare provvisoriamente gli effetti di una decisione di mero accertamento come l’accertamento negativo di una pretesa scaturente da un fatto o rapporto contestato;

- tuttavia in considerazione del requisito del periculum e’ in ogni caso necessario che la richiesta di accertamento cautelare sia rivolta a scongiurare un danno imminente e irreparabile;

- nella specie non ricorre siffatto pregiudizio per via del rischio che la banca richieda un pagamento illegittimo poiche’ il debitore ha strumenti processuali idonei a impedire interventi forzosi sul suo patrimonio;

- neppure genera pregiudizio imminente e irreparabile la segnalazione alla centrale rischi con cui la banca ha comunicato lo sconfinamento dell’affidamento e la contestazione del credito, in quanto, pur provocando richieste di chiarimenti da parte di vari istituti di credito, si tratta di segnalazioni dovute per legge che non esprimono apprezzamento circa l’affidabilita’ del debitore, diversamente dalla segnalazione di sofferenza che invece riguarda la sua insolvenza o un suo ingiustificato rifiuto di rientro;

- non rilevano ai fini del periculum i pregiudizi che la segnalazione in centrale rischi arreca a una societa’ di cui il ricorrente e’ amministratore e garante ma che non partecipa al procedimento cautelare

HA RITENUTO

 di rigettare il ricorso per mancanza del periculum ma di compensare le spese per la particolarita’ delle questioni e in considerazione del fumus.

                                                                                                     (a cura di Marsilio Ferrata)

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Inserito il 08.08.2016