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LA SOSPENSIONE CAUTELARE “TIPICA” E’ INAMMISSIBILE SE LA CONTROVERSIA SULLA VALIDITA’ DELLE DELIBERE ASSEMBLEARI E’ RIMESSA AGLI ARBITRI

TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
dott.ssa A.M. Marra
03.05.2016 n. 2695-1/2016 RG

NEL CASO IN CUI

  l’ex amministratore unico di una srl abbia impugnato la delibera con cui la societa’ lo ha revocato dalla carica, eccependone la invalidita’ perche’ assunta in violazione della norma statutaria che assegna esclusivamente all’amministratore, o al tribunale in caso di inerzia, il potere di convocare l’assemblea, e su queste basi abbia pure richiesto la sospensione della esecuzione della delibera ai sensi dell’art. 2378, comma 3 cc

IL GIUDICE

  rilevata, su eccezione della societa’, la esistenza di una clausola arbitrale statutaria avente per oggetto, fra le altre, le controversie in tema di validita’ delle delibere assembleari;

  e rilevata, inoltre, la tipicita’ della tutela cautelare prevista dall’art. 2378, comma 3 cc per cui, in presenza della predetta clausola arbitrale, l’intervento giudiziale sarebbe ammissibile solo in via (atipica) d’urgenza, nel lasso intercorrente fra la notifica della domanda di arbitrato e la concreta designazione dell’organo arbitrale

HA RITENUTO

  di rigettare la domanda cautelare (tipica) proposta direttamente al tribunale.

                                                                                                                      (a cura di Elisa Cendron)

 

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Inserito il 01.10.2016