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SEQUESTRO CONSERVATIVO E PERICULUM IN MORA PER LA PROSSIMA PRESCRIZIONE DEI REATI PER CUI SIA GIA’ STATO DISPOSTO IL SEQUESTRO FINALIZZATO ALLA CONFISCA

TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
dott.ssa A. M. Marra
30.03.2016 n. 4277-1/2014 R.G.

NEL CASO IN CUI

  promossa azione di responsabilita' contro amministratori e sindaci di S.p.A. fallita e richiesto in corso di causa il sequestro conservativo dei beni di due amministratori sull’assunto, quanto al periculum

a) che era di prossimo compimento il termine di prescrizione dei reati tributari per i quali era stato precedentemente disposto sequestro finalizzato alla confisca sul saldo attivo di un conto corrente frutto del rientro di somme gia' detenute all’estero, delle quali uno degli amministratori aveva cercato di disporre lo stesso giorno in cui era stato disposto il sequestro penale

b) che i patrimoni dei resistenti erano inadeguati a fronte delle responsabilita' contestate loro

c) che costoro avevano posto in essere plurime attività dirette a disporre delle loro sostanze

quanto al fumus che esso si concretizzava

a) nell’omesso incasso del cospicuo corrispettivo della vendita di beni sociali, effettuata oltretutto con modalita' anomale

b) nell’ammanco di circa una tonnellata d’oro, posto in luce dal professionista incaricato della predisposizione di piano attestato ex art. 67 L.F.

c) negli espedienti illeciti posti in essere a copertura dell’ammanco medesimo

IL GIUDICE

  considerata effettiva la prossima scadenza del termine prescrizionale dei reati tributari, solo genericamente contestato dai resistenti; l’irrilevanza ai fini della tutela cautelare della solvibilita' di altri convenuti corresponsabili; l’utilizzabilita’ come prove atipiche su cui fondare il convincimento in fase cautelare dei provvedimenti giudiziari emessi nell’ambito del procedimento penale a carico dei resistenti e degli atti formati dalla Guardia di Finanza nell’espletamento delle sue funzioni;

  considerato che, anche a prescindere da una responsabilita' diretta, gli amministratori devono rispondere dell’ammanco di una tale quantita' di oro per omessa vigilanza sull’operato dei dipendenti e per l’inadeguatezza dell’organizzazione della società;

  che grava sui convenuti, in ragione del carattere contrattuale della dedotta responsabilita' l’onere di dimostrare la non imputabilita' del fatto dannoso, fornendo prova positiva con riferimento agli addebiti contestati dell’osservanza dei doveri e dell’adempimento degli obblighi loro imposti;

  che non puo’ valere a giustificare l’esclusione di responsabilita' l’accettazione di comportamenti prevaricatori e nemmeno l’insorgere di condizioni di salute precarie ove non comportanti un impedimento assoluto, improvviso ed imprevedibile;

  che l’avvio delle attivita' del professionista incaricato della predisposizione del piano ex art 67 l.f. non e' circostanza connotata di conoscenza generalizzata da parte dei creditori ed idonea a determinare la decorrenza del termine prescrizionale dell’azione di responsabilita’ loro spettante, tanto più ove si addebiti agli amministratori di aver posto in essere specifiche che attivita' di occultamento delle perdite

HA RITENUTO

  sussistenti i presupposti per l’accoglimento del ricorso ed ha autorizzato il sequestro nei confronti dei due amministratori per la quota di ciascuno del saldo attivo del conto gia' oggetto di sequestro ai fini della confisca penale.

 

(a cura di Renato Pastorelli)

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Inserito il 13.11.2016