AMMISSIBILITA’ DELLA REVOCA SENZA GIUSTA CAUSA DELLE DELEGHE AMMINISTRATIVE
Tribunale di Venezia Sezione Specializzata in Materia di Impresadott. M. Farini (Pres.); dott. A.M. Marra; dott. L. Boccuni (Rel.)
22.02.2016 n. 11361/2015 R.G.
NEL CASO IN CUI
sia stato proposto reclamo avverso il provvedimento di diniego del sequestro conservativo chiesto da due soci amministratori di una spa nei confronti della societa’ stessa, degli amministratori e degli altri soci a tutela del credito risarcitorio per la revoca senza giusta causa delle deleghe amministrative
IL GIUDICE
ritenuto il difetto di strumentalita’ della domanda cautelare rispetto alle azioni di responsabilita’ extracontrattuale, costituendo la revoca senza giusta causa delle deleghe amministrative, nel caso, una fattispecie di responsabilita’ contrattuale;
ritenuto che la revoca delle deleghe e’ atto proprio del consiglio di amministrazione, escludendosi cosi’ che della revoca possano rispondere i soci in quanto tali;
ritenuto in ogni caso che essendo la delega un atto organizzativo interno della societa’ e non essendo il terzo comma dell’art. 2393 cc riprodotto dall’art. 2381 cc, la revoca della delega possa intervenire ad nutum e che quindi il difetto di giusta causa non comporti obbligo risarcitorio;
HA RITENUTO
insussistente il fumus boni iuris e quindi di rigettare il reclamo, con condanna alle spese.
(a cura di Sabrina Fattore)
Inserito il 30.01.2017
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