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PRESCRIZIONE IN MATERIA DI AZIONE DI RESPONSABILITA’ DEI CREDITORI SOCIALI

TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
dott. L. Boccuni
04.05.2016 n. 10454/2015 RG

NEL CASO IN CUI

  sia stato proposto ricorso per sequestro conservativo nei confronti dell’ex amministratore unico e degli ex sindaci della societa’ fallita, e questi ultimi abbiano eccepito la prescrizione delle domande formulate nei loro confronti

IL GIUDICE

  rilevato che il curatore aveva agito ai sensi dell’art. 2394 cc;

  rilevato che il termine di prescrizione decorre da quando i creditori hanno o possono avere contezza della incapienza del patrimonio sociale;

  rilevato che nel caso concreto la esistenza di operazioni di distrazione del patrimonio della societa’ era emersa solo in seguito al deposito dell’ultimo bilancio, prima della scadenza del termine quinquennale di cui all’art. 2949 cc;

 

HA RITENUTO

  di rigettare la eccezione di prescrizione sollevata dai resistenti.

 

                                                                                                                 (a cura di Alessia De Pra)






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Inserito il 08.03.2017