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LA DOMANDA DI RISARCIMENTO DEL DANNO PROPOSTA DALL’AMMINISTRATORE REVOCATO NON PRESUPPONE L’IMPUGNAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI REVOCA

TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
dott.ssa M. Farini (Pres. Rel.); dott.ssa L. Guzzo; dott.ssa G. Zanon
sent., 21.04.2016, n. 1004/2016

 NEL CASO IN CUI

  un amministratore di societa’ per azioni chieda il risarcimento del danno per essere stato revocato senza giusta causa e la societa’ convenuta eccepisca l’inammissibilita’ della domanda per non essere stata impugnata la delibera dell’assemblea dei soci che aveva approvato la revoca dell’amministratore

IL GIUDICE

  rilevato che la revoca dell’amministratore e’ sempre ammessa dall’art. 2383 cc, anche in assenza di giusta causa, con il solo obbligo di risarcimento del danno qualora manchi la giusta causa

HA RITENUTO

  che l’amministratore revocato che, affermando la mancanza di giusta causa, chieda la condanna della societa’ al risarcimento del danno, non ha l’onere di impugnare la delibera di revoca.

                                                                    (a cura di Luca Vedovato)

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Inserito il 15.03.2017