Menu
Novità:

Indici

RAGIONEVOLEZZA COME CRITERIO DI VALUTAZIONE DELLA DANNOSITA’ DELLA DELIBERA ASSEMBLEARE

TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
dott.ssa L. Guzzo (Pres. Rel.); dott.ssa A.M. Marra; dott. L. Boccuni
sent., 31.05.2016, n. 1417/2016

NEL CASO IN CUI

  i soci di minoranza di srl impugnino la delibera assembleare di attribuzione dei compensi agli amministratori, asseritamente assunta con il voto determinante di srl, socia di maggioranza, portatrice di una situazione di conflitto di interessi, in quanto partecipata e gestita dai medesimi amministratori, allegando: a) la pretesa irragionevolezza ed eccessivita’ dei compensi rispetto alle dimensioni e all’andamento economico della societa’; b) l’asserita non gravosita’ dell’impegno gestorio, che non impediva agli amministratori di ricoprire ulteriori incarichi in altre societa’; c) il preteso perseguimento di un interesse extrasociale, in quanto tali compensi avrebbero inteso remunerare gli amministratori per l’incarico gestorio svolto all’interno della srl, socia di maggioranza;

IL GIUDICE

  • rilevato che l’art. 2479 ter, secondo comma, cc richiede, ai fini dell’annullamento della delibera assembleare, anche la sua potenzialità dannosa a carico della societa’;
  • considerato che, relativamente alle delibere attributive del compenso all’amministratore assunte con il voto determinante del socio in conflitto di interessi, la giurisprudenza ritiene sintomatiche di potenziale danno l’eccessivita’ e la sproporzione del compenso, valutate ex ante secondo un criterio di ragionevolezza;
  • rilevato che, nel caso di specie, la societa’ convenuta e' operativa in tre distinti settori e l’impegno gestorio conseguentemente profuso dagli amministratori risulta, alla luce della documentazione dimessa, essere consistente e il relativo compenso deliberato ragionevole, anche in ragione del fatto che non e' provata la percezione di particolari fringe benefits da parte degli amministratori;
  • considerato che, in ragione di questi elementi, non risulta provata la finalizzazione della delibera impugnata al perseguimento di un interesse extrasociale in danno della societa'

HA RITENUTO

  di rigettare le domande attoree, condannando gli attori alla rifusione delle spese di lite in favore della societa' convenuta.

(a cura di Barbara Baessato)

Download Pdf




Ricevi altri aggiornamenti su Giurisprudenza e le altre novità del sito:

Email: (gratis Info privacy)



Inserito il 18.04.2017