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L’AZIONE DEL CREDITORE SOCIALE VERSO IL LIQUIDATORE EX ART. 2495 COMMA 2 CC PRESUPPONE LA RESPONSABILITA’ EXTRACONTRATTUALE DEL LIQUIDATORE

TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
dott.ssa M. Farini (Pres.); dott.ssa L. Guzzo; dott. L. Boccuni (Rel.)
sent., 02.05.2016, n. 1114/2016

NEL CASO IN CUI 

  il creditore sociale di una srl in liquidazione agisca nei confronti della liquidatrice e dei soci chiedendone, a norma dell’art. 2495 cc, secondo comma, quanto alla prima la condanna al pagamento del proprio credito per avere la stessa, con colpa, portato a termine le operazioni di liquidazione della societa’ omettendo di iscrivere a bilancio, nelle passivita’, il debito verso l’attore che era in corso di accertamento giudiziale, quanto ai secondi la restituzione di quanto dagli stessi riscosso in base al bilancio finale di liquidazione cosi’ redatto

IL GIUDICE 

  rilevato che le norme di cui agli artt. 2489 comma 2 cc e 2495 comma 2 cc, che disciplinano l’azione di responsabilita’ nei confronti del liquidatore, nel richiamare le norme in tema di responsabilita’ degli amministratori, delineano una responsabilita’ di tipo extracontrattuale e, pertanto, il creditore sociale che agisce nei confronti del liquidatore ex art 2495 comma 2 cc eve dare contezza della condotta antigiuridica del liquidatore, della imputazione a titolo quantomeno di colpa di detta condotta e dell’esistenza del danno;

  rilevato che la pretesa risarcitoria ex art. 2495 comma 2 cc, a sensi dell’art. 2949 comma 2 cc, si prescrive in cinque anni decorrenti dal momento dell’oggettiva percepibilita’, da parte dei creditori sociali, dell’insufficienza del patrimonio sociale a soddisfare le loro pretese, che nel caso di specie si verificava con il deposito del bilancio finale di liquidazione e la cancellazione della societa’ dal registro delle imprese;

  rilevato che la pretesa risarcitoria ex art. 2495 comma 2 cc nei confronti dei soci presuppone l’intervenuta riscossione da parte degli stessi di somme in base al bilancio finale di liquidazione;

HA RITENUTO 

  di rigettare la domanda risarcitoria nei confronti della liquidatrice perche’ prescritta,

  di rigettare la domanda risarcitoria nei confronti dei soci non risultando provata la riscossione di somme da parte degli stessi.

                                                                                                  (a cura di Patrizia Giannetta)

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Inserito il 24.04.2017