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TUTELA CAUTELARE PER MALA GESTIO DELL’EX AMMINISTRATORE DI UNA BANCA COMMISSARIATA CONCESSA SULLA BASE DEL VERBALE ISPETTIVO DI BANCA D’ITALIA E DEL PERICULUM SOGGETTIVO DEL CREDITORE

TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
dott.ssa M. Farini (Pres.); dott.ssa A.M. Marra; dott. L. Guzzo (Rel.)
21.04.2016 n. 2511/2016 R.G.

NEL CASO IN CUI 

  l’ex componente dell’organo gestorio di una banca in amministrazione straordinaria abbia reclamato il provvedimento cautelare concesso a tutela del credito vantato dalla banca medesima per il danno ad essa cagionato in ragione di sue condotte omissive e colpevoli, adducendo le seguenti ragioni: i) le risultanze del verbale ispettivo di Banca d’Italia sono prive di efficacia probatoria, per cui non avrebbero dovuto rilevare in giudizio né le violazioni accertate dall’organo di vigilanza sul piano organizzativo e dei controlli interni, né i criteri di imputazione da esso utilizzati; ii) il reclamante era stato amministratore della banca per meno di un anno, e percio’ solo non avrebbe potuto rimediare alla carente organizzazione dell’istituto di credito, soprattutto con riferimento all’antiriciclaggio; iii) la esistenza di altri (cor)responsabili per le condotte sanzionate da Banca d’Italia, e di altrettante polizze assicurative, avrebbe dovuto far ridurre il danno addebitabile al reclamante;  

IL GIUDICE 

  rilevato che non erano emersi specifici elementi di segno opposto idonei a contrastare l’esito dell’ispezione di Banca d’Italia: anzi, il reclamante era rimasto completamente inerte, sottraendosi a qualsivoglia iniziativa volta ad avviare o sollecitare la revisione dei controlli interni all’istituto di credito; 

  che le valutazioni di Banca d’Italia vanno sicuramente apprezzate in sede cautelare, considerata la sua veste di organo terzo preposto alla vigilanza e certamente dotato di esperienza tecnica;

  che la esistenza di presunti soggetti (cor)responsabili non rileva nei confronti dell’istituto di credito in ipotesi danneggiato, rispetto a cui ciascuno risponde per l’intero;

  che nessuna compagnia di assicurazione aveva manifestato la volonta’ di pagare senza riserve ne’ eccezioni, per cui il periculum non era venuto meno;

  che, anzi, sussisteva il periculum soggettivo tenuto conto del contegno del reclamante che, a fronte del commissariamento della banca e delle notizie di stampa che anticipavano possibili azioni di responsabilita’ contro gli ex vertici, aveva promesso in vendita la propria abitazione con contratto preliminare trascritto proprio al fine di garantirsi l’effetto prenotativo;  

HA RITENUTO

  di respingere il reclamo sussistendo ambedue i requisiti del fumus e del periculum per la concessione di tutela cautelare.

                                                                                                        (a cura di Elisa Cendron)






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Inserito il 25.05.2017