NATURA AQUILIANA DELLA RESPONSABILITA’ DEL LIQUIDATORE PER DANNO SUBITO DAL CREDITORE DI SOCIETA’ CANCELLATA
TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESAdott.ssa L. Guzzo (Pres.); dott. L. Boccuni (Rel.); dott.ssa A.M. Marra;
sent.,28.6.2016, n. 1737/2016
NEL CASO IN CUI
sia stata proposta azione di responsabilita’ ex artt. 2489 e 2495 cc nei confronti del liquidatore di una srl cancellata,
IL GIUDICE
rilevato che l’azione per il danno direttamente subito dal creditore e’ sottoposta alla disciplina di cui all’art. 2394 cc, che integra una ipotesi di responsabilita’ extracontrattuale;
rilevato altresi' che risultano provati: la condotta antigiuridica del liquidatore consistente nella violazione del dovere di conservare l’integrita' del patrimonio sociale per non aver incassato i crediti esistenti e bastevoli per la soddisfazione della pretesa oggetto del giudizio; il carattere colposo della predetta condotta; l’esistenza del danno; il nesso causale tra il pregiudizio sopportato e la violazione imputata
HA RITENUTO
fondata la domanda risarcitoria.
(a cura di Annalisa Dal Bo)
Massime ulteriori:
CONCORRENZA TRA RESPONSABILITA’ AQUILIANA DEL LIQUIDATORE E QUELLA CONTRATTUALE DEI SOCI DI SRL CANCELLATA NEL RISARCIMENTO DEL DANNO DIRETTO A CREDITORE
Inserito il 01.06.2017 cc 2489, cc 2495, cc 2394
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