DOMANDA EX ART. 96 C.P.C. E RIPARTO DELLE SPESE PROCESSUALI
TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESAdott.ssa L. Guzzo (Pres.); dott.ssa A. M. Marra (Rel.); dott. L. Boccuni
sent., 27.06.2016, n. 1710
NEL CASO IN CUI
il convenuto abbia chiesto la condanna dell’attore ai sensi dell’art. 96 cpc,
IL GIUDICE
rilevato che le domande attoree, anche se infondate, non erano temerarie e che l’attore non aveva fatto un uso dilatorio del potere di azione
HA RITENUTO
di respingere la domanda di condanna e compensare in parte le spese di lite perche’ il rigetto della domanda ex art. 96 cpc e’ pur sempre una forma di soccombenza processuale, idonea ad incidere sulla regolamentazione delle spese.
(a cura di Julien Mileschi)
Massime ulteriori:
DOMANDA EX ART. 96 C.P.C. E RIPARTO DELLE SPESE PROCESSUALICOLLEGAMENTO NEGOZIALE E LIMITI ALLA STIPULA IN FAVORE DI TERZO
Inserito il 30.06.2017
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