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DOMANDA EX ART. 96 C.P.C. E RIPARTO DELLE SPESE PROCESSUALI

TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
dott.ssa L. Guzzo (Pres.); dott.ssa A. M. Marra (Rel.); dott. L. Boccuni
sent., 27.06.2016, n. 1710

NEL CASO IN CUI

  il convenuto abbia chiesto la condanna dell’attore ai sensi dell’art. 96 cpc,

IL GIUDICE

  rilevato che le domande attoree, anche se infondate, non erano temerarie e che l’attore non aveva fatto un uso dilatorio del potere di azione

HA RITENUTO

  di respingere la domanda di condanna e compensare in parte le spese di lite perche’ il rigetto della domanda ex art. 96 cpc e’ pur sempre una forma di soccombenza processuale, idonea ad incidere sulla regolamentazione delle spese.

  

(a cura di Julien Mileschi)






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Inserito il 30.06.2017