RESPONSABILITA' DEL LIQUIDATORE PER RIMBORSI ESEGUITI IN FAVORE DEI SOCI IN VIOLAZIONE DELL’ART. 2467 CC E PER PAGAMENTI IN FAVORE DEI CREDITORI CHIROGRAFARI IN DANNO DEI CREDITORI PRIVILEGIATI
dott.ssa L. Guzzo (Pres.); dott.ssa A.M. Marra; dott. L. Boccuni (Rel.)
sent., 24.11.2016, n. 3178/2016
NEL CASO IN CUI
il liquidatore di una societa' a responsabilita' limitata abbia rimborsato ai soci, finanziamenti eseguiti in presenza di un eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto della societa' secondo il dettato dell’art. 2467 cc e abbia pagato creditori chirografari omettendo di pagare i creditori privilegiati (nel caso de quo, una professionista che godeva del privilegio ex art. 2751 bis n. 2 cc)
IL GIUDICE
ritenuto che, in caso di patrimonio netto negativo e di sovra indebitamento, l’impresa deve reputarsi in stato di insolvenza e, nel contempo, nella situazione di cui all’art. 2467 cc, con la conseguenza che, ove tale situazione si verifichi in costanza di liquidazione, a carico dell’organo gestorio incombera' l’onere di preservare il patrimonio sociale, al fine di soddisfare i creditori prima dei soci finanziatori, secondo il principio di postergazione previsto dall’art. 2467 cc, che non richiede la dichiarazione formale di fallimento, nonche' di preservare l’interesse dei creditori privilegiati rispetto a quelli chirografari, sussistendo responsabilita' gestoria, ove il liquidatore non si attenga a dette regole, aggravando l’incapienza della societa' in rapporto con l’interesse dei creditori privilegiati ad essere soddisfatti anteriormente a tutti gli altri;
evidenziato che i finanziamenti sono stati erogati nella condizione prevista dall’art. 2467 cc, cosi' come sono stati rimborsati ai soci nella medesima situazione di eccessivo squilibrio tra indebitamento e patrimonio netto e che il liquidatore ha pagato i creditori chirografari anziche' quelli privilegiati;
precisato che se il liquidatore avesse riservato le risorse rinvenienti dall’attivita' di liquidazione e dai finanziamenti soci al soddisfacimento dei creditori privilegiati, alcun danno si sarebbe verificato in capo all’attrice, che avrebbe trovato capienza nella liquidita' della societa';
HA RITENUTO
il liquidatore responsabile, ai sensi degli artt. 2489 e 2394 cc, dei danni patiti dal creditore privilegiato, condannandolo al pagamento dell’importo corrispondente al credito da quest’ultimo vantato verso la societa'.
(a cura di Alberto Crivellaro)
Inserito il 07.07.2017
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