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IMMINENZA ED IRREPARABILITA’ DEL PREGIUDIZIO QUALI PRESUPPOSTI INDEFETTIBILI PER LA TUTELA D’URGENZA

TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
dott.ssa L. Guzzo (Pres.); dott.ssa A.M. Marra (Rel.); dott. L. Boccuni
13/10/2016 n. 7384/2016 R.G. (recl. ord. 23/06/2016 n. 10004/2015 sub 1 R.G.)

NEL CASO IN CUI

  in sede di reclamo dell’ordinanza ex art. 669 sexies cpc di rigetto del ricorso in via d’urgenza per assenza del periculum in mora: A) il socio e correntista di una banca popolare, finanziato dall’istituto di credito per l’acquisto di azioni proprie, chieda che: 1) si ordini alla banca di non addebitare alcun importo in relazione ai contratti di finanziamento stipulati; 2) si inibisca alla banca di richiedere la restituzione di qualsivoglia importo in relazione ai predetti contratti; 3) si ordini alla banca di non dar corso ad alcuna segnalazione pregiudizievole nella Centrale dei Rischi del nominativo del reclamante e di apportare le necessarie correzioni alle segnalazioni gia' effettuate; B) la banca, costituendosi, eccepisca la novita' della domanda sub 2, nonche' l’inammissibilita' della tutela in via d’urgenza per difetto di residualita' e la sua infondatezza nel merito

IL GIUDICE

  rilevato che:

-      nel caso di specie ricorre il carattere della sussidiarieta' quanto alle domande sub 1 e 2, non essendo la sospensione ex art. 649 cpc, ne' l’opposizione ex art. 615 cpc rimedi tipici per le fattispecie dedotte in giudizio ed idonei ad impedire il verificarsi del pregiudizio lamentato e, relativamente alla domanda sub 3, in quanto il rimedio ex art. 10 d.lgs. n. 150/2011 attiene alle modalita' di trattamento dei dati personali, estranee ai temi oggetto del giudizio;

-      la domanda di inibitoria della Banca dalla richiesta di restituzione degli importi oggetto di finanziamento formulata in sede di reclamo non presenta carattere di novità rispetto a quella proposta ex art. 700 cpc di inibitoria della Banca dall’addebito di importi, in quanto volta all’ottenimento del medesimo risultato;

-      la natura patrimoniale del diritto non esclude ex se la configurabilita' del periculum in mora, purche' il pregiudizio temuto sia imminente ed irreparabile;

-      quanto alle domande sub 1 e 2, non risulta essere stata formulata dalla banca alcuna intimazione di pagamento dei debiti generati dalla scadenza dei contratti di finanziamento;

-      quanto alla domanda sub 3, la banca ha effettuato in via automatica solamente una segnalazione del credito scaduto come contestato, non implicante valutazioni negative in ordine alla complessiva situazione economico finanziaria del soggetto segnalato, a differenza della segnalazione a sofferenza che, tuttavia, non ricorre nel caso di specie    

HA RITENUTO

  di rigettare il reclamo, per insussistenza del periculum in mora.

(a cura di Barbara Baessato)

 

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Inserito il 13.07.2017