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AZIONE DI RESPONSABILITA’ CONTRO GLI AMMINISTRATORI E I SINDACI E ONERE DELLA PROVA

TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
dott.ssa L. Guzzo (Pres.); dott.ssa A.M. Marra (Rel.); dott. L. Boccuni
sent., 29.09.2016, n. 2684/2016

NEL CASO IN CUI

  il Curatore abbia esercitato l’azione di responsabilita’ ex art. 146 l. fall. contro amministratori e sindaci della fallita, contestando l’inerzia nel recupero di un credito della societa’; il trasferimento ad un terzo soggetto, all’esito di irregolari annotazioni contabili, di un credito della società verso i soci; l’indebita restituzione ai soci di finanziamenti e il mancato versamento da parte dei soci dell’aumento di capitale deliberato due anni prima della dichiarazione di fallimento;

IL GIUDICE

  rilevato che non e’ sufficiente allegare l’inerzia degli amministratori nella riscossione di un credito, ma occorre che il credito sia divenuto inesigibile a causa di quell’inerzia e tale dimostrazione non era stata fornita;

  rilevato che l’azione di responsabilita' e’ un’azione di danno che ha come presupposto l’accertamento di inadempienze degli amministratori, con la conseguenza che, se pure vengano ravvisate operazioni non corrette, per l’accoglimento della domanda, e’ pur sempre necessaria la prova che da esse sia derivato un danno;

  rilevato che presupposto per la responsabilita' dei sindaci e' la configurabilita’ di un’inadempienza degli amministratori e, in ogni caso, il fondamento della pretesa risarcitoria;

HA RITENUTO

  di rigettare le domande del Fallimento attore.

(a cura di Alberto Crivellaro)

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Inserito il 20.07.2017