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LA MERA ANNOTAZIONE IN CONTO DI ADDEBITI E LA SEGNALAZIONE DI SCONFINO ALLA CENTRALE RISCHI, CON INDICAZIONE DELLA CONTESTAZIONE, NON GIUSTIFICANO LA TUTELA CAUTELARE PER MANCANZA DEL PERICULUM

TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
dott. L. Guzzo
4.10.2016 n. 5612-1/2016 RG

NEL CASO IN CUI

  un correntista chieda la concessione di tutela cautelare atipica tesa ad inibire alla Banca gli addebiti in conto relativi ad interessi debitori e oneri di sconfino e ad ordinarle la cancellazione della segnalazione presso la Centrale Rischi

IL GIUDICE

  rilevato che non sono idonei a determinare un pregiudizio imminente ed irreparabile

  • gli addebiti su un conto corrente “aperto”, in assenza di domanda di pagamento da parte della banca;

  • la segnalazione dello sconfinamento alla Centrale Rischi con indicazione che il credito e’ contestato, in quanto essa costituisce atto dovuto e non esprime apprezzamento circa l’affidabilita’ del debitore;

HA RITENUTO

  di rigettare il ricorso per assenza di idoneo periculum in mora.

                                                                                          (a cura di Luca Vedovato)

 

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Inserito il 26.07.2017