LA PROSECUZIONE DELL’ATTIVITA’ DI RISCHIO IN CASO DI PERDITA DEL CAPITALE SOCIALE INTEGRA UN’IPOTESI DI RESPONSABILITA’ DELL’AMMINISTRATORE
dott.ssa L. Guzzo (Pres.); dott. L. Boccuni (Rel.); dott.ssa A.M. Marra
16.11.2016 n. 1597/2014 R.G.
NEL CASO IN CUI
sia stata promossa dal curatore fallimentare azione di responsabilita' nei confronti dell’amministratore e liquidatore di una srl sulla contestazione di aver proseguito l’attivita' d’impresa dopo la perdita del capitale sociale e di aver svenduto l’azienda sociale
IL GIUDICE
- ritenuto che, in caso di perdita del capitale sociale, la continuazione della normale attivita' di rischio da parte dell’organo gestorio, anziche' il compimento di una attivita' meramente conservativa e liquidatoria, costituisca una violazione dei doveri dell’amministratore;
- ritenuto che la differenza tra attivo e passivo fallimentare possa essere utilizzata come criterio di liquidazione del danno solo ove non sia altrimenti possibile determinare la perdita cagionata;
- ritenuto corretto, nella fattispecie, il ricorso al criterio dei netti patrimoniali, in quanto l’attivita' d’impresa, dopo la perdita del capitale sociale, e' proseguita normalmente e non vi e' la possibilità di individuare specifici atti illeciti;
- ritenuto che la cessione dell’azienda da parte del liquidatore, in quanto tale, non puo' reputarsi atto gestorio estraneo all’attivita' liquidatoria e che manca la prova del valore dell’azienda ceduta al momento dell’atto;
HA RITENUTO
sussistenti i presupposti dell’azione promossa, nei soli limiti della prosecuzione dell’attivita' di rischio fino alla messa in liquidazione della societa', e condannato l’amministratore al risarcimento del danno nella misura accertata secondo il criterio seguito, oltre al pagamento delle spese di lite.
(a cura di Elena Dalla Costa)
Inserito il 31.07.2017
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