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CONTROVERSIA SULLA VALIDITA' DI DELIBERA ASSEMBLEARE DEVOLUTA ALLA COMPETENZA ARBITRALE - INAMMISSIBILITA' DELLA SOSPENSIONE CAUTELARE

Tribunale di Venezia Sezione Specializzata in Materia di Impresa
dott.ssa A.M. Marra (Pres. rel.); dott.ssa M.G. Balletti; dott. L.Boccuni
sent., 03.01.2017, n.22/2017

NEL CASO IN CUI

  il socio di una cooperativa, gia’ amministratore unico, impugni la delibera assembleare con la quale e’ stato revocato dalla carica ed escluso dalla compagine sociale, con contestuale richiesta di sospensione dell’esecuzione della delibera ex art. 2378, comma 3, cc

IL GIUDICE

  rilevata, su eccezione della societa’ cooperativa, l’esistenza di una clausola arbitrale statutaria avente ad oggetto, tra le altre, le controversie relative alla validita' delle delibere assembleari;

  rilevato che nel caso di specie la delibera non riguarda diritti indisponibili sottratti in quanto tali  alla competenza arbitrale;

  rilevato altresi’ che l’intervento giudiziale volto a ottenere la tutela cautelare (tipica) di cui all’art. 2378, comma 3, cc, pur essendo esperibile (in via d’urgenza e atipica) nelle more della costituzione dell’organo arbitrale, non e' ammissibile qualora, in corso di giudizio, la controversia sulla validita’ della delibera assembleare sia rimessa agli arbitri; 

HA RITENUTO

  previa ordinanza di rigetto della domanda cautelare proposta, di dichiarare l’incompetenza dell’autorita’ giudiziaria ordinaria per essere la controversia devoluta alla competenza arbitrale.

(a cura di avv. Sabrina Fattore)       

           

        

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Inserito il 27.11.2017