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AZIONE DI RESPONSABILITA’ EX ART. 2409 TER CC NEI CONFRONTI DEL REVISORE CONTABILE DI SOCIETA’ COOPERATIVA A R.L.

TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
dott.ssa L. Guzzo (Pres. Rel.); dott.ssa A.M. Marra; dott. L. Boccuni
sent., 04.01.2017, n. 50/2017

NEL CASO IN CUI

  i soci di cooperativa edilizia a r.l. propongano nei confronti della societa’, del Presidente e di un componente del CdA del responsabile e coordinatore del cantiere, nonche’ nei confronti del revisore contabile azione di responsabilita’ assumendo: a) quanto alla cooperativa, ai suoi amministratori convenuti e al responsabile e coordinatore di cantiere, che gli stessi avevano commesso nel corso dell’anno 2005 irregolarita’ riguardanti il cantiere e la vendita di un immobile e che gli amministratori si erano corrisposti dei compensi non dovuti in violazione dello statuto; b) quanto al revisore contabile, l’omesso controllo sui fatti medesimi 

IL GIUDICE

  rilevato che, quanto alla responsabilita’ contestata alla cooperativa a r.l., ai suoi amministratori convenuti, al responsabile e coordinatore del cantiere, con precedente sentenza il Collegio aveva dichiarato l’incompetenza del Tribunale in presenza di clausola arbitrale e con separata ordinanza aveva disposto il prosieguo della causa tra gli attori e il convenuto revisore contabile e la sua assicurazione chiamata in manleva;

  rilevato che all’esito dello svolgimento del giudizio di merito i soci attori non solo non hanno indicato il titolo di responsabilita’ invocato nei confronti del convenuto, ma anche non hanno allegato e provato circostanze idonee a giustificare la domanda;

  rilevato che la responsabilita’ del revisore contabile sorge dagli inadempimenti dei compiti a questo assegnati dalla legge e che detti compiti sono in massima parte diversi da quelli gravanti sui sindaci;

  rilevato che spettava infatti al collegio sindacale ex art. 2403 cc il controllo di gestione ovvero la vigilanza sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull’adeguatezza dell’organizzazione amministrativa e contabile della societa’ e sul suo concreto funzionamento;

  rilevato che, invece, al revisore contabile spettava ex art. 2409 ter cc, nel testo vigente all’epoca dei fatti, la verifica periodica della regolare tenuta della contabilita’ sociale e della corretta registrazione nella contabilita’ dei fatti di gestione e la verifica del bilancio;

  rilevato che il revisore contabile ha comunque dimostrato nel corso del giudizio: che i compensi attribuiti all’organo amministrativo e al responsabile di cantiere erano corrispondenti allo statuto e tutti regolarmente deliberati dall’assemblea; che le asserite irregolarita’ di cantiere nella vendita di un immobile erano precedenti alla sua nomina e comunque trattavasi di un’operazione deliberata dal CdA, con conseguente non configurabilita’ di una omissione da parte sua dei doveri di controllo contabile;

  rilevato che gli attori non hanno neppure fornito elementi volti a far valere con giudizio controfattuale ed ex ante che nel caso di diverso comportamento del revisore contabile sarebbero stati impediti gli asseriti danni dedotti;      

HA RITENUTO

  di rigettare la domanda attorea con conseguente condanna alla rifusione delle spese legali a favore del convenuto revisore contabile e della compagnia assicurativa da questi chiamata in manleva.

(a cura di Francesca Gambato Caberlotto)  


 

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Inserito il 29.11.2017