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NEI GIUDIZI DI OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO LA TARDIVA COSTITUZIONE DELL'OPPONENTE EQUIVALE ALLA MANCATA COSTITUZIONE

Tribunale di Venezia Sezione Specializzata in Materia di Impresa
dott.ssa A.M. Marra (Pres. rel.); dott.ssa M.G. Balletti; dott. L.Boccuni
sent. 03.03.2017, n. 498/2017

NEL CASO IN CUI

  sia proposta opposizione avverso il decreto ingiuntivo con il quale e’ stato ingiunto ad una societa’ il pagamento del residuo prezzo di cessione delle quote di una srl, con domanda riconvenzionale di condanna al risarcimento dei danni asseritamente arrecati

IL GIUDICE

  rilevata, su eccezione di parte opposta, la tardivita’ della costituzione in giudizio della societa’ opponente, oltre di termine di dieci giorni di cui all’art. 165 cpc;

  rilevato che nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, attesa la specificita’ di tale giudizio rispetto quello ordinario, la tardiva costituzione in giudizio dell’opponente equivale alla mancata costituzione, con conseguente definitiva esecutorieta’ dell’ingiunzione ai sensi dell’art. 647 cpc;

  rilevata altresi’ l’inammissibilita’ della domanda riconvenzionale, atteso che l’improcedibilita’ dell’opposizione per ragioni di rito, priva detta domanda del nesso di collegamento con quella principale

HA RITENUTO

  di dichiarare l’improcedibilita’ dell’opposizione, con conseguente definitiva esecutorieta' del decreto ingiuntivo.

                                                                              (a cura di avv. Sabrina Fattore)                    

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Inserito il 22.01.2018