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OPERAZIONE DI SCISSIONE QUALE ATTO DISTRATTIVO

TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
dott.ssa L. Guzzo (Pres.); dott.ssa M.G. Balletti; dott. L. Boccuni (Rel.)
sent., 11/04/2017 n. 840/2017

NEL CASO IN CUI

  nell’ambito di azione di responsabilita’ ex art. 146, co. 2, lett. a) l.fall. e art. 2476 cc, il Fallimento contesti agli amministratori: 1) illegittime appostazioni a bilancio (in particolare, sovrastima del valore di azienda conferita in sede di costituzione della societa’ fallita), volte a dissimulare la perdita del patrimonio netto e consentire all’organo gestorio l’indebita prosecuzione dell’impresa; 2) compimento di un’operazione di scissione parziale, con assegnazione alla newco di partecipazioni a catena della fallita in societa' estere, unici assets redditizi, in violazione del dovere degli amministratori di preservare il patrimonio sociale; ed i convenuti eccepiscano la fondatezza delle pretese attoree, chiedendo altresi' di essere autorizzati a chiamare in causa i sindaci, che avrebbero avallato i dati di bilancio.

IL GIUDICE

  • rilevato che, al di fuori dei casi di litisconsorzio necessario, il provvedimento di fissazione di nuova udienza per consentire la citazione del terzo e' discrezionale e trova fondamento anche in valutazioni di opportunita’ inerenti alle esigenze di economia processuale e di ragionevole durata del processo (Cass. S.U. n. 4309/2010);
  • rilevato che, in ragione di cio’, va confermata, nel caso di specie, l’ordinanza di rigetto dell’istanza ex art. 269, co. 2, cpc dei convenuti, in quanto le esigenze di speditezza del giudizio sarebbero state frustrate dalla chiamata in causa dei sindaci, vista la necessita’ di istruire diversamente il giudizio, introdotto dal Fallimento nei confronti dei soli amministratori, in ragione anche dei rilievi espressi dall’organo di controllo sui bilanci della fallita;
  • rilevato che la disposta C.T.U. ha accertato la scorretta appostazione all’attivo, senza alcuna svalutazione, del valore dell’azienda, priva di reddittivita’ ed in un contesto di grave contrazione del fatturato della societa’ fallita, nonche’ il depauperamento del patrimonio di questa attraverso l’operazione di scissione;
  • rilevato che il patrimonio della newco, a soli tre mesi dalla sua costituzione, e' stato depauperato in via indiretta mediante l’alienazione, da parte della controllata estera ed in favore di un ex amministratore della fallita, delle partecipazioni in altre società estere e che la newco e’ stata subito dopo posta in liquidazione e cancellata dal registro imprese, vanificando così la previsione della responsabilità solidale dei debiti della scissa di cui all’art. 2506 quater, co. 3, cc

HA RITENUTO

  la fondatezza dell’azione di responsabilita’ proposta dal Fallimento, condannando i convenuti al risarcimento dei danni in suo favore, quantificati nel valore delle partecipazioni assegnate alla newco in sede di scissione. 

(a cura di Barbara Baessato)  

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Inserito il 30.01.2018