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DETERMINAZIONE DEL DANNO PER MANCATO ASSOLVIMENTO, DA PARTE DEGLI AMMINISTRATORI, DEGLI OBBLIGHI CONNESSI AL VERIFICARSI DI UNA CAUSA DI SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETA’

TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
dott.ssa L. Guzzo (Pres.); dott.ssa M.G. Balletti; dott. L. Boccuni (Rel.)
sent., 22.03.2017, n. 680/2017

 

NEL CASO IN CUI 

  il Fallimento di una srl abbia convenuto in giudizio gli amministratori della societa' chiedendo il risarcimento dei danni arrecati al patrimonio sociale e ai creditori sociali per non avere adottato le doverose iniziative ex art. 2485 cc, pur essendosi verificata la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, e per non essersi limitati a svolgere attivita' meramente conservativa del patrimonio sociale, cosi' aggravando le perdite societarie 

IL GIUDICE 

  rilevato che nel caso di specie, nonostante il verificarsi di una causa di scioglimento della societa', l’organo gestorio non aveva assolto l’obbligo dell’iscrizione della stessa nel registro delle imprese e si era reso inadempiente agli obblighi di gestione meramente conservativa; 

  rilevato che il criterio da utilizzare ai fini di verificare la perdita patrimoniale sopportata dalla societa', laddove i dati acquisiti agli atti lo consentano, e' quello equitativo della c.d. “differenza tra i netti patrimoniali” (nel caso di specie la comparazione tra il patrimonio netto esistente al verificarsi della causa di scioglimento e quello individuato al momento della dichiarazione del fallimento, dedotti i costi che l’imprenditore avrebbe affrontato per gestire la societa' in termini meramente conservativi); 

  rilevato che la responsabilita' per violazione degli obblighi conservativi in caso di scioglimento della societa' incombe, in caso di consiglio di amministrazione, a carico di tutti i componenti, indipendentemente dalle deleghe, dovendo anche gli amministratori non operativi o con limitata operativita', che in ragione dei bilanci abbiano contezza della negativita' del patrimonio della societa', provvedere senza indugio a porre in essere le iniziative doverose per legge, sollecitando eventualmente gli amministratori operativi. 

HA RITENUTO 

  di condannare gli amministratori a risarcire il danno, ciascuno in relazione al periodo in cui e' rimasto in carica.

                                                                                     (a cura di Patrizia Giannetta)

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Inserito il 12.02.2018